- 10/31/2019
- Posted by: Filippo
- Categoria: legalità direttori e azionisti Ltd
Questo articolo risponde a tutte le domande più frequenti riguardo alla fiscalità per direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale personale britannica o italiana.
Leggetelo attentamente perchè qui ci sono migliaia di euro di consulenza business gratuita !
Sommario
- Secondo la legge italiana, quali sono le condizioni che definiscono la residenza fiscale di una persona fisica in un determinato paese ?
- Secondo la legge italiana, quando direttori e azionisti, fiscalmente residenti in Italia, devono includere i dettagli della Ltd inglese nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche italiano?
- Secondo la legge britannica, quali sono le condizioni che definiscono una persona come “UK resident”, “UK resident no-dom” e “non-UK resident” ai fini fiscali nel Regno Unito e quali sono le principali voci di reddito da dichiarare nei tre casi?
- Secondo la legge britannica, esiste l’obbligo per una Ltd inglese di versare contributi previdenziali (pensionistici) ai propri direttori e collaboratori, e in quali modi questi ultimi possono ricevere il proprio compenso?
- Come arrivano all’attenzione del fisco italiano le informazioni finanziarie personali estere con il Common Reporting Standard (CRS) e cos’è un paese di White o Black list?
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Secondo la legge italiana, quali sono le condizioni che definiscono la residenza fiscale di una persona fisica in un determinato paese ?
Per riuscire a capire il concetto di residenza fiscale di una persona fisica per la legge italiana, bisogna prima definire:
- domicilio: il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e dei propri interessi morali, familiari o sociali. In altre parole il luogo in cui la persona lavora, ha amicizie e famiglia, partecipa ad attività sociali, sportive o religiose.
- residenza: la permanenza stabile in un determinato luogo, con l’intenzionalità di rimanervi. In altre parole la dimora personale di riferimento, il luogo in cui si dorme abitualmente, la sede del nucleo familiare principale, al quale tende a ritornare anche periodicamente, considerandola la principale dimora.
Elenchiamo quindi una serie di elementi contribuiscono all’effettiva sussistenza di un domicilio e che quindi può essere richiesta dalle autorità per comprovare l’effettiva residenza fiscale della persona:
- sostenimento di spese alberghiere
- iscrizioni a circoli o clubs
- presenza del nucleo famigliare principale
- eventuale disponibilità di un’abitazione permanente, anche tenuta a disposizione
- partecipazione a riunioni d’affari
- organizzazione della propria attività direttamente o tramite soggetti che operano nel territorio dello Stato
- accreditamento di propri proventi, anche conseguiti all’estero
- possesso di beni, mobiliari o immobiliari
- titolarità di cariche sociali
- gestione di un’azienda (fornitori, dipendenti, clienti) o contratto da impiegato
- pagamento delle imposte sul reddito
- intestazione di un conto corrente in banche locali, con continue spese sul territorio locale e versamento dello stipendio
La legge italiana sancisce che, qualora sussista anche solo una delle seguenti condizioni sul territorio di un paese, la persona fisica ha residenza fiscale in quel paese:
- la persona è iscritta alle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni all’anno)
- la persona ha fissato il proprio domicilio nel paese (definizione sopra)
- la persona ha stabilito la propria residenza nel paese (definizione sopra)
Continuiamo a parlare di fiscalità direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale britannica o italiana.
Riguardo al primo punto, si sottolinea che, se il paese in questione non è l’Italia, il cittadino italiano è tenuto ad iscriversi nei registri dell’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti Estero) entro i primi 90 giorni di permanenza nel paese straniero.
In questo modo il consolato italiano pertinente avrà a sua volta 90 giorni per inviare richiesta di cancellazione dai registri dell’anagrafe dell’ultimo comune italiano di residenza.
La polizia municipale italiana verificherà personalmente, durante i successivi 3 anni e per conto dell’amministrazione comunale, che il cittadino italiano abbia effettivamente lasciato la dimora italiana precedentemente registrata, per scoraggiare i trasferimenti esteri fittizi ai fini dell’evasione fiscale.
Notiamo che il concetto di residenza fiscale è completamente indipendente dai seguenti fattori:
- età
- sesso
- stato civile
- cittadinanza
- provenienza dei profitti personali tassabili (nazionale o estera)
- lunghezza del periodo di permanenza in un paese (se permane la volontà o necessità di rimpatriare periodicamente o definitivamente)
I principi di fiscalità internazionale, adottati dallo stato italiano per definire gli obblighi di contribuzione fiscale delle persone fisiche, sono:
- il principio dell’universalità della tassazione (world wide income taxation): se sei residente fiscalmente in Italia, devi pagare le tasse al fisco italiano sul profitto personale di qualsiasi provenienza, estera o nazionale.
- il principio della fonte di profitto (territorial principle of taxation): se non sei residente in Italia, devi pagare le tasse al fisco italiano sul profitto personale prodotto in Italia (vedi questo articolo riguardo ai profitti prodotti da una Ltd inglese)
Continuiamo a parlare di fiscalità direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale britannica o italiana.
Vediamo infine alcuni casi pratici di determinazione della residenza fiscale di una persona fisica:
- un cittadino iscritto all’AIRE in Inghilterra passa la maggior parte dell’anno lavorando a Londra, abitando in un appartamento in affitto. La moglie ed i figli però abitano in Italia, quindi la persona in questione torna periodicamente a trovarli. Sussiste condizione sufficiente per definire italiano il domicilio, nonostante parte degli interessi personali siano a Londra (lavoro), e conseguentemente le imposte sul reddito personale devono essere pagate in Italia. Grazie alle convenzioni Regno Unito – Italia contro le doppie imposizioni però, potrà evitare di pagare le tasse anche nel Regno Unito.
- un imprenditore è co-titolare di una Ltd inglese insieme ad un residente in Inghilterra. Egli viaggia periodicamente a Londra per gestire il business della Ltd inglese, ma vive in Italia. Come visto in questo articolo, la Ltd inglese è fiscalmente residente in Inghilterra, ma l’imprenditore no, quindi dovrà pagare le tasse sui profitti personali in Italia.
- un lavoratore dipendente italiano decide di passare un periodo sabbatico di 2 anni in giro per l’europa per studiare le lingue e fare esperienze lavorative. Essendovi l’intenzionalità di ritornare in Italia alla fine del giro, la sua residenza è confermata in Italia e la residenza fiscale italiana con essa.
- un cittadino lavora tutta la settimana in un paese estero e rientra in Italia solo nel weekend, quindi è considerato residente in Italia, centro dei suoi interessi sociali, per il solo fatto che vi rientra sistematicamente.
In caso voleste andare ancora più a fondo nella comprensione tecnica del concetto di residenza fiscale delle persone fisiche, vi consigliamo di leggere il seguente articolo del Commercialista Veneto, che potete scaricare clickando sulle due immagini qui a seguito.
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Secondo la legge italiana, quando direttori e azionisti, fiscalmente residenti in Italia, devono includere i dettagli della Ltd inglese nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche italiano?
Il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche è dedicato a:
- monitoraggio annuale delle attività finanziarie detenute personalmente all’estero, anche se non hanno prodotto reddito. Ad esempio: conti correnti, metalli preziosi, valuta estera, partecipazioni (azioni) in società estere (come una Ltd inglese), derivativi, obbligazioni, finanziamenti, pensioni private.
- monitoraggio annuale delle attività patrimoniali detenute personalmente all’estero, anche se non hanno prodotto reddito. Ad esempio: immobili, comproprietà, multiproprietà, oggetti preziosi, opere d’arte, imbarcazioni, veicoli.
- determinazione dell’imposta sugli immobili detenuti personalmente all’estero (IVIE)
- determinazione dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)
Riguardo all’obbligo di compilazione del quadro RW, la situazione cambia a seconda del tipo di gestione delle attività finanziarie e patrimoniali estere:
- gestione diretta dall’investitore fiscalmente residente in Italia (ad esempio azioni della Ltd inglese interstate personalmente): in questo caso sussiste l’obbligo della compilazione del quadro RW, sia per i monitoraggi sia per le imposte.
- gestione attraverso un intermediario finanziario (certificato) residente in Italia: non è necessaria la compilazione del quadro RW (la dichiarazione dell’intermediario coprirà sufficientemente i dettagli)
- gestione attraverso un trust italiano (vedi dettagli sotto)
- gestione attraverso un intermediario non residente in Italia, come un nominee director e/o nominee shareholder / trust inglese per una Ltd inglese: vedi dettagli sotto.
Continuiamo a parlare di fiscalità direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale britannica o italiana.
Nel caso di gestione diretta dell’investitore fiscalmente residente in Italia (ad esempio azioni della Ltd inglese interstate personalmente), il contribuente italiano, a prescindere dalla produzione o meno di profitti, deve indicare nel quadro RW i seguenti dettagli:
- il valore di mercato e la percentuale della partecipazione nella società estera
- il codice fiscale o identificativo della società estera
Nel caso di gestione attraverso un trust italiano, per occultare la proprietà al pubblico ma non al fisco italiano, l’obbligo della compilazione del quadro RW riguarda:
- il trustee (intestatario formale del trust)
- il beneficiario finale o titolare effettivo
- gli intermediari che manipolano somme non proprie, con il compito fiduciario di trasferirle al beneficiario
Nel caso di gestione attraverso un intermediario non residente in Italia, come un nominee director e/o nominee shareholder / trust inglese per una Ltd inglese:
- esiste l’obbligo di compilare il quadro RW per il beneficiario finale (in qualità di “titolare effettivo” per il monitoraggio delle attività finanziarie estere), ma non ai fini del calcolo della IVAFE (che presumibilmente seguirà gli accertamenti delle autorità italiane sulla proprietà e andamento finanziario della Ltd inglese indicata nel monitoraggio…).
- la tassazione dei dividendi prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26%, da applicare direttamente in dichiarazione dei redditi, nel quadro RM, sezione V.
- per maggiori dettagli vedi questo articolo.
Se l’azionista o direttore di Ltd inglese si fa pagare i propri compensi o dividendi sul conto personale inglese, esiste l’obbligo di dichiarare nel quadro RW anche i conti correnti esteri che, durante l’anno, hanno giacenza media maggiore di €5.000 (ai fini del pagamento IVAFE) e/o valore massimo maggiore di €15.000 (ai fini del monitoraggio annuale delle attività finanziarie detenute all’estero).
Si noti che anche un conto PayPal, società basata in Lussemburgo, è da considerare conto estero e per questo soggetto alle soglie descritte sopra. Alcuni dei nuovi conti online globali sono visibili dal fisco italiano grazie al Common Reporting Standard, norma di condivisione di dati bancari descritto in seguito.
Continuiamo a parlare di fiscalità direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale britannica o italiana.
La sanzione applicabile per l’omessa dichiarazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, in paesi a regime fiscale privilegiato di white list (come il Regno Unito), è compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati. Alla sanzione dovrà chiaramente essere aggiunto il pagamento delle imposte dovute.
Per l’omessa dichiarazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, in paesi a regime fiscale privilegiato di black list (vedi in seguito per la definizione), sia le imposte dovute sia le sanzioni sono raddoppiate rispetto a quanto indicato sopra per la white list.
Secondo la legge britannica, quali sono le condizioni che definiscono una persona come “UK resident”, “UK resident no-dom” e “non-UK resident” ai fini fiscali nel Regno Unito e quali sono le principali voci di reddito da dichiarare nei tre casi?
Nel Regno Unito l’anno fiscale per le persone fisiche inizia il 6 aprile e finisce il 5 aprile dell’anno successivo.
I criteri per cui si stabilisce che una persona è UK resident o non-UK resident, ai fini fiscali nel Regno Unito durante uno specifico anno fiscale, sono:
- il numero di giorni trascorsi e, quando rilevante, lavorati nel Regno Unito
- il tipo di connessioni che la persona ha nel Regno Unito
Chiediamo preventivamente scusa per la complessità “bizzantina” delle norme espresse qui a seguito (tratte dalle leggi inglesi in materia), ma il nostro intento è quello di fornire al lettore strumenti affidabili per la determinazione dello stato di residenza e passibilità d’imposta della persona fisica nel Regno Unito.
Continuiamo a parlare di fiscalità direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale britannica o italiana.
Una persona fisica risulta non-UK resident, ai fini fiscali nel Regno Unito durante uno specifico anno fiscale, se si verifica una o più delle seguenti condizioni:
- la persona trascorre meno di 16 giorni dell’anno fiscale nel Regno Unito, se è risultato UK resident in almeno uno dei tre anni precedenti
- la persona trascorre meno di 46 giorni dell’anno fiscale nel Regno Unito, se è risultato non-UK resident in tutti i tre anni precedenti
- la persona lavora fuori dal Regno Unito a tempo pieno (ovvero una media di minimo 35 ore settimanali), come dipendente o lavoratore autonomo, e si verificano tutte le seguenti condizioni:
- trascorre meno di 91 giorni nel Regno Unito
- lavora un massimo di 31 di questi 91 giorni a più di 3 ore al giorno
- non fa pause significative nel proprio lavoro fuori dal Regno Unito, essendo una pausa significativa un periodo di 31 giorni consecutivi in cui la persona lavora meno di 3 ore al giorno, senza alcun giorno di vacanze pagate, malattia o maternità/paternità
Una persona fisica risulta UK resident, ai fini fiscali nel Regno Unito durante uno specifico anno fiscale, se si verifica una o più delle seguenti condizioni:
- la persona trascorre la maggior parte dell’anno fiscale (183 giorni) nel Regno Unito
- la persona ha una dimora personale (casa, appartamento o stanza) nel Regno Unito per tutto o parte dell’anno fiscale e si verificano tutte le seguenti condizioni:
- la dimora è stata presa in affitto, posseduta o data in affitto da un minimo di 91 giorni consecutivi
- un minimo di 30 dei suddetti 91 giorni fanno parte dell’anno fiscale in questione
- la persona ha trascorso almeno 10 giorni dell’anno fiscale, non necessariamente consecutivi, nella suddetta dimora
- la persona non ha altra dimora fuori dal Regno Unito nel periodo in cui ha dimora nel Regno Unito, oppure non trascorre più di 30 giorni dell’anno fiscale, non necessariamente consecutivi, nella dimora estera
- la persona lavora a tempo pieno nel Regno Unito per l’intero anno fiscale e si verificano tutte le seguenti condizioni:
- il 75% dei giorni lavorativi a più di 3 ore al giorno sono lavorati in territorio britannico (non in trasferta estera)
- almeno un giorno lavorato dell’intero anno fiscale deve essere di più di 3 ore di lavoro ed in territorio britannico
- la persona ha dei “legami” (ties) con il Regno Unito e per questo passa tempo in territorio britannico. In particolare:
- se la persona è risultata non-UK resident in tutti i tre anni fiscali precedenti a quello in considerazione:
- I “legami” da considerare sono:
- legame famigliare: si verifica se una delle seguenti persone risulta UK resident per l’anno fiscale in considerazione: marito, moglie, partner civile, partner, figlio minore di 18 anni
- legame di dimora: si verifica se la persona ha una dimora (posseduta o affittata) nel Regno Unito, è disponibile per almeno 91 giorni consecutivi nell’anno fiscale e si verifica una dele seguenti condizioni:
- se la dimora è intestata alla persona, la persona trascorre almeno 1 notte dell’anno fiscale nella dimora
- se la dimora è di un parente stretto (genitore, nonno/a, fratello, sorella, figlio/a maggiorenne, nipote maggiorenne) la persona trascorre almeno 16 notti dell’anno fiscale nella dimora
- legame di lavoro: si verifica se la persona lavora almeno 40 giorni, non necessariamente consecutivi, a più di 3 ore lavorative al giorno, nel Regno Unito, nell’anno fiscale
- legame dei 90 giorni: si verifica se la persona ha trascorso almeno 90 giorni, non necessariamente consecutivi, nel Regno Unito, durante i precedenti 2 anni fiscali a quello in considerazione
- se la persona ha trascorso tra 46 e 90 giorni, non necessariamente consecutivi nel Regno Unito, nell’anno fiscale, deve verificare tutti e 4 i suddetti legami
- se la persona ha trascorso tra 91 e 120 giorni, non necessariamente consecutivi nel Regno Unito, nell’anno fiscale, deve verificare almeno 3 dei suddetti legami
- se la persona ha trascorso oltre 120 giorni, non necessariamente consecutivi nel Regno Unito, nell’anno fiscale, deve verificare almeno 2 dei suddetti legami
- I “legami” da considerare sono:
- se la persona è risultata UK resident in almeno uno dei tre anni fiscali precedenti a quello in considerazione:
- I “legami” da considerare sono:
- tutti quelli citati per il caso sopra
- legame di paese: si verifica se la persona era presente a mezzanotte nel Regno Unito un numero di notti, non necessariamente consecutive, maggiore rispetto alla sua presenza a mezzanotte in altri paesi, sull’anno fiscale in considerazione
- se la persona ha trascorso tra 16 e 45 giorni, non necessariamente consecutivi, nel Regno Unito, nell’anno fiscale, deve verificare almeno 4 dei suddetti legami
- se la persona ha trascorso tra 46 e 90 giorni, non necessariamente consecutivi nel Regno Unito, nell’anno fiscale, deve verificare almeno 3 dei suddetti legami
- se la persona ha trascorso tra 91 e 120 giorni, non necessariamente consecutivi nel Regno Unito, nell’anno fiscale, deve verificare almeno 2 dei suddetti legami
- se la persona ha trascorso oltre 120 giorni, non necessariamente consecutivi nel Regno Unito, nell’anno fiscale, deve verificare almeno 4 dei suddetti legami
- I “legami” da considerare sono:
- se la persona è risultata non-UK resident in tutti i tre anni fiscali precedenti a quello in considerazione:
Continuiamo a parlare di fiscalità direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale britannica o italiana.
Una persona fisica risulta UK resident no-dom (ovvero con domicilio estero), ai fini fiscali nel Regno Unito durante uno specifico anno fiscale, se la persona fisica risulta UK resident e si verifica una o più delle seguenti condizioni per la determinzione del domicilio estero:
- la persona ha piani a corto termine di rimanere nel Regno Unito, ma uno dei genitori è nato in un altro paese e si verifica una delle seguenti condizioni:
- la persona ha vissuto da adulto nel paese d’origine di uno dei genitori ed ha connessioni personali in quel paese
- la persona ha vissuto da adulto in un paese diverso dal Regno Unito ed ha le proprie connessioni personali principali in quel paese
- la persona non ha mai vissuto in un paese diverso dal Regno Unito ma ha le proprie connessioni personali principali in un paese diverso
- la persona non ha piani di trasferimento, ma è nata in un paese diverso dall Regno Unito e si verifica una delle seguenti condizioni:
- uno dei genitori della persona è nato nel Regno Unito, ma la persona ha le proprie connessioni personali principali nel proprio paese di nascita (non il Regno Unito)
- uno dei genitori della persona è nato fuori dal Regno Unito, ma la persona ha le proprie connessioni personali principali nel proprio paese di nascita (non il Regno Unito)
- uno dei genitori della persona è nato fuori dal Regno Unito e la persona ha le proprie connessioni personali principali in quel paese (non il proprio paese di nascita né il Regno Unito)
- la persona ha piani di trasferimento fuori dal Regno Unito e si verifica una delle seguenti condizioni:
- la persona è nata nel Regno Unito, come uno dei suoi genitori, ma ha trascorso tempo in un altro paese e sta pianificando di tornarci permanentemente
- la persona è nata nel Regno Unito, mentre uno dei genitori stava lavorando temporaneamente fuori dal Regno Unito, ma ha trascorso tempo in un altro paese e sta pianificando di tornarci permanentemente
- la persona è nata nel Regno Unito, mentre uno dei genitori stava lavorando temporaneamente fuori dal Regno Unito, ha trascorso tempo in quel paese estero e sta pianificando di tornarci permanentemente
- la persona è nata fuori dal Regno Unito, mentre uno dei genitori è nato nel Regno Unito, ma ha trascorso tempo in un altro paese e sta pianificando di tornarci permanentemente
- la persona è nata fuori dal Regno Unito, mentre uno dei genitori stava lavorando temporaneamente fuori dal Regno Unito, ma ha trascorso tempo in un altro paese e sta pianificando di tornarci permanentemente
- la persona è nata fuori dal Regno Unito, mentre uno dei genitori stava lavorando temporaneamente fuori dal Regno Unito, ha trascorso tempo in quel paese estero e sta pianificando di tornarci permanentemente
- la persona è nata fuori dal Regno Unito e uno dei genitori in un altro paese ancora, ma ha le proprie connessioni personali principali nel Regno Unito
Le principali voci di reddito che sono parte di una dichiarazione dei redditi personali nel Regno Unito, a prescindere dala residenza ed domicilio della persona, sono:
- introiti britannici
- credito statale su interessi di mutui
- credito statale per figli
- credito statale per matrimonio
- altri crediti statali
- prestiti studentesci
- salario da autonomi
- introiti lavorativi britannici o esteri
- salario da dipendenti
- bonus e benefit da dipendente
- pensioni di anzianità
- introiti da investimento britannici o esteri
- affitti di case di proprietà
- dividendi da azioni
- interessi da trust o titoli
- plusvalenze da vendita d’immobili o asset
- plusvalenze da vendita d’investimenti
Continuiamo a parlare di fiscalità direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale britannica o italiana.
A prescindere dallo stato di domicilio e residenza della persona fisica, non è richiesto il pagamento di tasse sugli introiti esteri se:
- l’ammontare totale è di meno di £2000 l’anno
- detti introiti non sono importati nel Regno Unito (fisicamente o in conto corrente)
Se una persona fisica risulta UK resident, ai fini fiscali nel Regno Unito durante uno specifico anno fiscale, dovrà pagare tasse sul reddito personale nel Regno Unito sia sugli introiti britannici sia su quelli esteri (questo è chiamato il metodo della “arising basis”).
Se una persona fisica risulta non-UK resident, ai fini fiscali nel Regno Unito durante uno specifico anno fiscale, dovrà pagare tasse sul reddito personale nel Regno Unito solo sugli introiti britannici.
Se una persona fisica risulta UK resident no-dom, ai fini fiscali nel Regno Unito durante uno specifico anno fiscale, dovrà pagare tasse sul reddito personale nel Regno Unito solo sugli introiti britannici (questo è chiamato il metodo della “remittance basis”).
Per questa ragione lo stato di UK resident no-dom è molto ambìto dai cosiddetti nomadi digitali, ovvero coloro che si spostano spesso da paese in paese, producendo reddito mentre sono fisicamente all’estero rispetto al Regno Unito, con il risultato di pagare poche imposte sul reddito personale.
Se una persona fisica risulta UK resident ed fiscalmente residente anche in un altro paese (come l’Italia), potrà evitare di essere tassato in entrambi i paesi sugli introiti esteri rispetto al Regno Unito attraverso le convenzioni internazionali sulla doppia imposizione (ad esempio tra Regno Unito ed Italia, vedi anche questo articolo). In particolare:
- se il paese estero (come l’Italia) non ha ancora tassato gli introiti di competenza, la persona può inviare all’autorità fiscale del paese un certificato di residenza fiscale britannico, ottenibile compilando un questionario con gli stessi punti riportati qui sopra e facendo certificare le risposte dal fisco inglese, ed evitare la dichiarazione di tali introiti
- se il paese estero (come l’Italia) ha già tassato gli introiti di competenza, la persona può richiedere un credito d’imposta nel Regno Unito
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Secondo la legge britannica, esiste l’obbligo per una Ltd inglese di versare contributi previdenziali (pensionistici) ai propri direttori e collaboratori, e in quali modi questi ultimi possono ricevere il proprio compenso?
HMRC (il fisco britannico) stabilisce che è necessario per una Ltd inglese registrarsi come datore di lavoro e mettersi in linea con gli obblighi previdenziali e sanitari, solo se si intende assumere impiegati (anche gli stessi direttori) sotto regolare contratto, con pagamento di salario periodico (non necessariamente mensile), con malattie pagate e contributi pensionistici.
In questo modo il datore di lavoro paga preventivamente al fisco le tasse sul reddito personale di ogni impiegato e gli deposita il salario netto, per questo il sistema si chiama Pay As You Earn (PAYE), ovvero “paga a mano a mano che guadagni”.
Quanto detto sopra significa in effetti che il board (consiglio d’amministrazione) della Ltd inglese, per evitare di pagare contributi previdenziali e sanitari con il PAYE, è libero di decidere di pagare tutti i propri collaboratori, inclusi gli stessi direttori, attraverso:
- dividendi: perchè il collaboratore poi non incorra in tassazione sui capital gain (plusvalenze e profitti finanziari), i dividendi non possono essere superiori a £2000 l’anno. Oltre a tale soglia il collaboratore paga tra il 15% e il 20%, a seconda della propria situazione finanziaria. Inoltre la periodicità della distribuzione dei dividendi può essere scelta liberamente dal board.
- pagamenti a prestazione: perchè il collaboratore poi non incorra in tassazione sul personal income (reddito personale), la somma di tali pagamenti e degli eventuali dividendi non può essere superiore a circa £12500. Oltre a tale soglia il collaboratore paga tra il 20% e il 45%, a seconda della propria situazione finanziaria.
Si noti che sopra non abbiamo riportato cifre rigorosamente esatte e la trattazione non è comprensiva di tutte le casistiche, in quanto l’esposizione dei meccanismi di calcolo delle tasse sui redditi personali nel Regno Unito esula dagli scopi di questo articolo.
Continuiamo a parlare di fiscalità direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale britannica o italiana.
Il fatto che la Ltd inglese eviti di entrare nel sistema PAYE, non significa però che i suoi direttori e collaboratori, che ricevono compensi, non debbano possedere un codice fiscale britannico (National Insurance Number, NIN) e compilare una dichiarazione dei redditi personali nel Regno Unito per dichiarare gli importi ricevuti, anche se esentasse.
Si noti infine che, se i direttori di una Ltd inglese vogliono versare contributi previdenziali volontari (facoltativi) attraverso la stessa Ltd, detti contributi saranno considerati come spese aziendali detraibili dagli utili lordi dell’azienda, fino ad un limite massimo del 100% dello stipendio annuale del direttore (i dividendi non sono considerati in questo calcolo), con un ammontare massimo di £40000 annue.
Attenzione però che HMRC (il fisco inglese) potrebbe procedere a controlli fiscali sulla Ltd inglese se tali contribuzioni pensionistiche volontarie mettessero in condizione di perdita la compagnia.
Come arrivano all’attenzione del fisco italiano le informazioni finanziarie personali estere con il Common Reporting Standard (CRS) e cos’è un paese di White o Black list?
L’OCSE (Organization for Security and Cooperation in Europe) ha risposto all’iniziativa americana FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) adottando nuovi standard globali in materia di scambio di informazioni bancarie.
Da questa necessità è nato il CRS (Common Reporting Standard) per il sistema bancario globale AEOI (Automatic Exchange Of Information), che permette:
- il passaggio d’informazioni tra autorità fiscali di differenti paesi (più esattamente: banca del paese 1 –> fisco del paese 1 –> fisco del paese 2)
- sui conti finanziari delle persone fisiche, non fiscalmente residenti nel paese dell’istituzione finanziaria (Financial Institution, FI, or Financial Entity, FE), o della sua filiale che detiene i fondi.
Molti paesi nel mondo hanno sottoscritto un accordo per l’applicazione del CRS rispetto alle informazioni bancarie riguardanti residenti di altri paesi (omettiamo la discussione delle reciprocità e delle coperture tra specifici paesi).
Per quanto riguarda il punto di vista italiano, il ministero delle finanze ha pubblicato due liste (semplificando):
- white list
- i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni bancarie con l’Italia attraverso l’AEOI con CRS, inclusi quelli con accordi con l’Italia contro la doppia imposizione delle persone fisiche.
- Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Barbados, Belgio, Belize, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Corea, Croazia, Costa Rica, Curacao, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gibilterra, Grecia, Grenada, Groenlandia, Guernsey, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cook, Isola Faroe, Isole Marshall, Israele, Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Montserrat, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Cina (Rep. Popolare), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadines, Samoa, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Svezia, Ungheria, Uruguay.
- black list
- i paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni bancarie con l’Italia ed hanno un regime fiscale privilegiato rispetto all’Italia (detti comunemente paradisi fiscali)
- Alderney, Andorra, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isola Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Principato di Monaco, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.
Continuiamo a parlare di fiscalità direttori e azionisti di Ltd inglese con residenza fiscale britannica o italiana.
Nel caso quindi di intercambio d’informazioni estero – Italia (ed Italia – estero), il CRS prevede che (semplificando):
- le istituzioni finanziarie (Financial Institution, FI, or Financial Entity, FE), come banche tradizionali e online, entità finanziarie d’investimento incluse piattaforme online, broker finanziari, trust finanziari, imprese d’assicurazioni, …
- basate in un paese di white list (o nella stessa Italia)
- che detengono presso di sé fondi intestati ad una persona residente fiscalmente in Italia (o nel paese di white list)
- in un conto corrente o conto titoli (con caratteristiche di cui ai dettagli degli accordi internazionali)
- richiedano all’intestatario, e registrino nell’AEOI, dati personali quali
- nome
- indirizzo di domicilio
- codice fiscale del paese di residenza fiscale (globalmente detto Taxpayer Identification Number, TIN)
- luogo e data di nascita
- nome e numero identificativo dell’entità finanziaria
- numero di conto
- saldo contabile e giacenza media del conto
- interessi o plusvalenze maturate
- in modo che il fisco del paese di white list (o italiano) possa comunicare tali dettagli al fisco italiano (o del paese di white list)
Uno dei risultati principali, oltre all’applicazione di sanzioni ai giudicati colpevoli, che il governo italiano (come altri) vuole ottenere attraverso l’applicazione del CRS, è l’aumento delle voluntary discosure, ovvero delle auto-dichiarazione dei possessori di capitali esteri non dichiarati in Italia al fisco italiano (“rientro di capitali“), dando in cambio al contribuente sconti fino alla metà delle sanzioni da applicare.
Le FI o FE estere, che devono ottemperare alla raccolta d’informazioni sul residente fiscalmente all’estero, richiedono allo stesso la compilazione del cosiddetto self-certification form (formulario d’autocertificazione), in cui l’intestatario del conto
- se il conto è personale, comunica i dati personali di cui alla lista qui sopra
- se il conto è aziendale, oltre ai dettagli personali, definisce la categoria d’azienda per cui lavora, tra
- FI d’investimento
- FI di deposito fondi
- Non-Financial Entity (NFE, entità non finanziaria) attiva (commercialmente) e quotata in borsa
- NFE attiva e governativa nazionale
- NFE attiva e governativa internazionale
- NFE attiva di altro tipo (come ad esempio una startup non finanziaria, registrata nella forma di una Ltd inglese)
- NFE passiva (che produce passivamente redditi finanziari)
Si noti che, solo nel caso si rispondesse all’ultima questione con “FI d’investimento” oppure “NFE passiva” (come da norma del CRS), verrà richiesta, oltre ai dati personali dell’intestatario di cui alla lista qui sopra, la compilazione di un self-certification form (formulario d’autocertificazione) per ogni beneficiario effettivo dei fondi nel conto (ovvero colui che sta dietro al nominee, che possibilmente risulta intestatario ufficiale).
Concludiamo con i loopholes (scappatoie) dell’attuale struttura del CRS, che (al momento) ostacolano la comunicazione dei dati al fisco italiano. Quindi, se una persona fiscalmente residente in Italia:
- riesce ad ottenere le credenziali di residenza fiscale anche all’estero (ad esempio nel Regno Unito), può riuscire ad aprire conti all’estero comprovando che la propria residenza fiscale è all’estero, eludendo così la comunicazione dei dati al fisco italiano
- è l’effettivo beneficiario di una startup ma non il titolare di una Ltd inglese (caso visto sopra di NFE commercialmente attiva di altro tipo), non dovrà dare i propri dettagli all’apertura di un conto estero della Ltd inglese
- è il titolare di una Ltd inglese commercialmente attiva, ma possiede anche investimenti esteri e apre un altro conto bancario a nome dell’azienda per gestirli, l’attività di produzione passiva di redditi finanziari (passibile di controllo accurato da parte dell’istituzione finanziaria, come visto sopra) verrà “confusa” come attività commerciale attiva, eludendo i controlli più stretti previsti dal CRS
- è azionista di un’impresa estera commercialmente attiva, non riceve dividendi su conto corrente, ma magari utilizza gli asset aziendali (immobili, automobili, natanti, … vedi questo articolo), non avrà transazioni personali da riportare al fisco italiano
- ha possedimenti all’estero al catasto degli immobili, registri dei natanti, cassette di sicurezza, depositi di arte e metalli preziosi, tali asset non vengono riportati in quanto il CRS non copre tali registri
- ha i propri fondi esteri gestiti personalmente da un individuo non registrato ufficialmente come broker finanziario, solo l’identità dell’intestatario formale verrà richiesta. Inoltre, se anche l’intestatario agisce esclusivamente sotto i “consigli” di una entità finanziaria estera (che quindi non figura come gestore formale), rimane non necessaria l’identificazione del beneficiario effettivo
- possiede un massimo del 25% delle azioni della Ltd inglese (magari includendo i componenti della propria famiglia), non è considerato un valore abbastanza significativo per essere riportato
- ha aperto un conto corrente online, personale o aziendale, in una banca che, in violazione dei principi del CRS, gli chiede il luogo di residenza fiscale ma non il codice fiscale personale, le informazioni non verranno correttamente inviate al fisco italiano
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